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TUTELA DEL LAVORO

Ammortizzatori sociali e divieto licenziamenti per chi rischia di perdere lavoro

2 a DIVIETO DI LICENZIARE PER 5 MESI

L’articolo 80 del testo va a modificare l’articolo 46 del decreto n.18/2020 Cura Italia ( legge n.27/2020 del 24 aprile) che stabiliva la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020, giornata che ha segnato l’inizio dell’emergenza in Italia. La proroga della sospensione dei licenziamenti è stabilita ora retroattivamente per altri cinque mesi e quindi fino al mese di luglio. “sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. ” L’art. 93 dà la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio fino al 30 agosto 2020.

2 b – LICENZIAMENTI E DIRITTO DI REVOCA (art. 80)

L’articolo 80 del decreto Rilancio inserisce un comma, l’1-bis, che prevede il diritto di revoca nel caso di licenziamenti già disposti. L’articolo non solo stabilisce la sospensione dei licenziamenti per cinque mesi, quindi fino a luglio considerando la data di inizio che è il 23 febbraio 2020, ma anche che le procedure di licenziamento disposte dalla suddetta data al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione. Si legge nel testo: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (…) può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. ”

2 c – CRITICITA’ TEMPI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI

Nel decreto è stata introdotta una norma di snellimento delle procedure che prevede l’eliminazione del passaggio regionale per la cassa in deroga e l’anticipo del 40% del trattamento da parte dell’INPS al fine di agevolare un’erogazione più veloce (art. 71 aggiunto art. 22 quater al DL 18/2020) Desta preoccupazione che non sia stata prevista la costituzione di un Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipazione da parte delle banche del trattamento integrativo salariale , in attuazione della convenzione stipulata il 30 marzo 2020 con l’ABI, e diretta a favorire l’erogazione del finanziamento alle aziende per l’anticipo dei trattamenti. Il fondo sarebbe stata una soluzione utile a superare le criticità emerse laddove le aziende hanno disdettato accordi firmati prima del dl 18/20 e alla firma della convenzione stessa, e che hanno interessato in larga parte il sistema della cooperazione sociale.

2 e – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 68)

La domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, viene estesa per un massimo di 18 settimane, 14 settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, cui si aggiungono 4 settimane fruibili dall 01/9/2020 al 31/10/2020, solo se si è usufruito delle precedenti 14. Viene riconosciuta la corresponsione assegni familiari e ripristinata la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali. Negativa l’esclusione di settori come sanità privata e terzo settore dalla possibilità di poter usufruire in continuità delle nove settimane (comma 1 lettera a). Un punto che la Fp Cgil chiederà di integrare in fase di conversione in legge del decreto.

2 f – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 70)

La domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, viene estesa per un massimo di 18 settimane, 14 settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, cui si aggiungono 4 settimane fruibili dall’ 1/9/2020 al 31/10/2020 solo se si è usufruito delle precedenti 14. Anche dalla CIG in deroga vengono esclusi settori come sanità privata e terzo settore dalla possibilità di poter usufruire in continuità delle nove settimane. Un punto che la Fp Cgil chiederà di integrare in fase di conversione in legge del decreto.

2 g – ULTERIORI MODIFICHE IN TEMA DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 71)

i trattamenti di Cassa in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, vengono riconosciuti direttamente dall’INPS su domanda del datore di lavoro, con una tempistica che viene scandita con tempi certi. Positivo il riconoscimento dei trattamenti di CIGD direttamente dall’INPS al fine di superare i problemi di pagamento che hanno caratterizzato tutta la fase 1 dell’emergenza.

2 h – NUOVE INDENNITA’ PER LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (art. 84)

Si introducono nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID che già avevano beneficiato per il mese di marzo: liberi professionisti, co.co.co, autonomi, lavoratori stagionali, del turismo e non, per i lavoratori dello spettacolo. Le suddette indennità non concorrono alla formazione di reddito. Criticità: Nelle categorie di lavoratori indicate, non vengano contemplati i lavoratori con contratti part-time di tipo verticale. In fase di conversione in legge sarà opportuno inserire un’indennità per i mesi di luglio e agosto pari a 600 euro per ciascun mese per lavoratori dipendenti con contratto di tipo verticale che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo.