Finalmente, dopo anni di lotte nelle aule di tribunale, ieri la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Laura Massaro, la mamma vittima di violenza da parte dell’ex compagno, accusata di essere mamma alienante dall’uomo da cui si è separata. I giudici hanno annullato la decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e il trasferimento del bambino in casa-famiglia in quanto l’esecuzione è fuori dallo Stato di diritto. In tal modo è stato condannato l’uso della forza e messa al bando l’alienazione parentale e si è prediletto il benessere del minore, privato dell’affetto e della figura materna. L’ufficio Politiche di genere della FP CGIL, la FP Roma Lazio e tutta la CG IL, ha sempre sostenuto, assieme ad altre associazioni e movimenti, Laura Massaro e per questo è scesa in piazza a Montecitorio lo scorso 17 giugno per ribadire la contrarietà alla Pas, sindrome da alienazione parentale, condannata più volte dalla Corte di Cassazione ma che purtroppo continua ad avere seguito in molti tribunali. Questa pratica, basata sul pregiudizio di genere contro le donne, spesso viene usata da padri violenti per strappare i figli alle madri o convincerle a non denunciare violenze subite. Le madri passano così da vittime ad accusate e per paura di perdere i figli non denunciano gli uomini violenti o sono condannate coi figli ad un calvario giudiziario ed economico senza fine. La nostra Organizzazione difenderà sempre i diritti di ogni bambino e di ogni donna e chiede l’immediata applicazione della Convenzione di Istanbul; la limitazione delle Consulenze tecniche di ufficio (Ctu), il dovere del giudice di valutare l’idoneità genitoriale, applicando le norme costituzionali che proteggono i minori dalla violenza; il divieto da parte dei giudici di emettere decreti di sospensione della responsabilità genitoriale o decadenza o allontanamento del minore dal suo ambiente familiare sulla base di costrutti non riconosciuti dalla scienza; l’obbligo per il giudice di garantire sempre un giusto processo senza rifarsi a costrutti ascientifici, come l’alienazione parentale, che non comportano l’onere della prova; il rispetto da parte del giudice dell’obbligo di ascolto del minore e il divieto assoluto di prelievi forzosi di allontanamento dalla famiglia di un minore, salvo nei casi previsti dall’art. 403 c.c.
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