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DL Semplificazioni: riammessi emendamenti su ADM

Riammessi emendamenti al DL riguardanti ADM

All’esame del Dl Semplificazioni (DL73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), nelle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), sono stati riammessi alcuni emendamenti considerati inammissibili il giorno prima riguardanti la nostra agenzia.

Riportiamo il testo integrale degli emendamenti riammessi

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione e aggiornamento di disposizioni inerenti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All’articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
2. Fermi restando i criteri di rappresentatività sindacale stabiliti dalla contrattazione collettiva, nell’ambito del comparto delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere costituita apposita sezione contrattuale o parti speciali per il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. All’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto il seguente periodo: «Al personale della predetta Agenzia si applica l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253».

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. All’articolo 23, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all’emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4. In luogo della predetta sospensione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, può consentire allo stesso soggetto di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l’assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, previa ottemperanza alle misure disposte per la continuazione dell’esercizio, compresa l’adozione del sistema informatizzato di controllo per i depositi di capacità inferiore a 3.000 metri cubi, e subordinatamente alla sussistenza di un’apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla individuazione dei casi ammessi rapportati alla qualificazione legale strategica del deposito, alla ubicazione in zona geografica carente di rete distributiva per le forniture di cui al comma 4, lettera a) od a situazioni oggettive di temporanea inoperatività del deposito.»