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Decreto legge 14/20, potenziamento SSN: le osservazioni della Fp Cgil

Entrato in vigore il 10 marzo il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento al Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19

Un decreto atteso e necessario per dare risposte urgenti al rafforzamento del nostro sistema sanitario, a partire dalle necessarie assunzioni di personale, ma a cui dovranno seguire ulteriori provvedimenti per fronteggiare l’emergenza e rafforzare il sistema dei servizi essenziali, in particolare la Sanità.

Il Decreto prevede, per fronteggiare l’emergenza COVID-19, la possibilità delle Regioni di assumere personale delle professioni sanitarie e personale medico in deroga alle normali previsioni.

Qui di seguito i punti del testo di legge:

Nello specifico l’art. 2 prevede di utilizzare, prioritariamente idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

In assenza di graduatorie si possono conferire incarichi individuali previo avviso pubblico. L’incarico viene conferito previa selezione per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative. (art. 2 c. 2)

Il personale medico può essere anche non specializzato purché all’ultimo o penultimo anno del percorso di specializzazione. Possono essere reclutati medici non laureati in italia purché abilitati alla professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e previo riconoscimento del titolo. (art. 1 c. 4)

Possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo, per periodi non superiori a sei mesi e comunque entro il limite del periodo di vigenza dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico collocato in quiescenza anche non più iscritto al competente albo professionale. (art. 1 c. 6)

Viene disposta la creazione di una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19. Ne possono far parte i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine di competenza (art. 8 c. 1)

Il triage dei pazienti che si recano autonomamente al pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione degli altri pazienti (art. 8 c. 3)

Viene data la possibilità alla Regione di sospendere le attività di ricovero ambulatoriali differibili e non urgenti  comprese le attività erogate in regime di libera professione intramuraria (art. 13 c. 1)

Si da la possibilità di derogare dai limiti massimi per l’orario di lavoro previsiti dai CCNL di settore per il personale sanitario con modalità che saranno individuate mediante accordo quadro nazionale, con il coinvolgimento delle OO.SS. maggiormente rappresentative e le RSU (art. 13 c. 2)

Si prevede la possibilità, da parte degli Enti Locali, di erogare a domicilio, con prestazioni individuali, l’assistenza agli alunni con disabilità con attività finalizzata al sostegno ed alla fruizione delle attività didattiche a distanza (art. 9 c.1)

Come Fp Cgil rileviamo che tali previsioni debbano essere rimodulate tenendo conto della necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e delle loro famiglie, nel rispetto delle previsioni del DPCM 9 marzo 2020. Gli operatori spesso hanno più utenti e l’accesso a diversi domicili nella stessa giornata è in palese contraddizione del principio di limitare i contatti interpersonali e di limitare la mobilità sul territorio, oltre a essere difficilmente conciliabile con la necessità di igienizzazione del lavoratore prima di accedere nei domicili (per la tutela degli utenti e delle loro famiglie) e con la necessità di sicurezza degli operatori stessi che accedono in ambienti domiciliari potenzialmente ristretti.

Le Regioni possono essere istituite unità speciali per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità e condizioni di fragilità tali da essere a rischio nel frequentare centri diurni per persone con disabilità. (art. 9 c.2)

Anche relativamente a a questo comma riteniamo che tali previsioni debbano essere rimodulate tenendo conto della necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e delle loro famiglie, nel rispetto delle previsioni del DPCM 9 marzo 2020

Viene disposto che non si applicano le disposizioni di quarantena precauzionale agli operatori sanitari ed a quelli dei servizi pubblici essenziali asintomatici e non ancora positivi al COVID-19 (art. 7 c. 1)

Come FP CGIL rileviamo che tale ultima previsione (art. 7 c.1), oltre a non chiarire a quale perimetro di servizi essenziali si riferisce, non può di certo essere la normale prassi di gestione delle misure precauzionali e di controllo.

Crediamo quindi che tali articoli della norma vadano superati da misure che, pur avendo il carattere straordinario di gestione dell’emergenza, non rischino però di ingenerare condizioni per le quali chi lavora nel Ssn, nei servizi essenziali e nei servizi alla  sia più esposto in termini di salute perché costretto a lavorare in assenza delle misure di prevenzione e sicurezza.

In emergenza prima si curano i pazienti ma per farlo gli operatori devono farlo in sicurezza.

Viene derogato il principio per cui  il volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art. 6 c. 1)

Pur comprendendo lo spirito di tale articolato riteniamo opportuno un chiarimento al fine di definire le modalità secondo cui si andrebbero ad instaurare i rapporti di lavoro.

 

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Scarica la nota di commento della Cgil nazionale