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Decreto Cura Italia, le misure di sostegno ai lavoratori

Una sintesi delle due principali misure del Decreto “CURA ITALIA” in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

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CONGEDI PARENTALI

Tutti i benefici possono essere fruiti solo alternativamente dai genitori; non possono essere fruiti nei casi in cui nel nucleo familiare “vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, disoccupazione etc…), in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”.

15 giorni retribuiti al 50% per figli fino a 12 anni; i giorni già fruiti dal 5 marzo sono convertiti in questa prestazione (quindi retribuiti al 50%)

Per i figli con disabilità iscritti a scuola o centro diurno non ci sono limite di età

Con figli minori, dai 12 ai 16 anni, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad assentarsi da lavoro senza retribuzione con divieto di licenziamento, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato.

in alternativa al congedo si può usufruire del bonus di 600 euro tramite libretto di famiglia. 

Il bonus è elevato a 1000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Le modalità saranno stabilite dall’INPS.

PERMESSI EX LEGGE 104/92

Si stabiliscono 12 giorni in più di permesso da fruire tra Marzo e Aprile. 

Sono 12 giorni complessivi, da fruire nei due mesi, che si aggiungono ai 3 giorni di Marzo e ai 3 giorni di Aprile regolarmente stabiliti. 

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

Per i lavoratori del settore sanitario i permessi sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio.

I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992). 

Per i Lavoratori con disabilità in possesso di certificazione che attesti condizione di rischio per immunodepressione, esiti patologie oncologiche o svolgimento terapie salvavita ai sensi dell’art 3 comma 1 legge 104,  il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Qui il commento al decreto della Fp Cgil 

Qui il commento della Cgil e i volantini tematici (sanità, ammortizzatori sociali, famiglie)