Dal decreto “Cura Italia” alle successive circolari INAIL , si disciplina la tutela dei lavoratori dipendenti e assimilati (soci – lavoratori di cooperative, collaboratori occasionali ed altri) che contraggono il contagio da Covid 19 in occasione di lavoro, compreso l’itinere.
IN QUALI CASI
Primo caso: Lavoratori ad elevato rischio di contagio – personale che opera negli ospedali, nelle case di riposo e in altri ambiti sociali pubblici e privati. Come: professionisti sanitari medici, infermieri, tecnici sanitari, OSS ed altri operatori sanitari.
Secondo caso: Lavoratori che sono a contatto diretto con l’utenza – addetti ai front-office, alla cassa, alle prenotazioni; come pure tecnici ospedalieri, addetti alle pulizie o al trasporto di persone in ambienti sanitari e similari, ecc. (si presume che il contagio dipenda dalla propria attività lavorativa, il lavoratore non deve fare niente altro che comunicare gli estremi del certificato medico)
Terzo caso: Lavoratori che svolgono attività diverse dai casi sopra citati, che comunque ritengano di aver contratto il virus a causa del loro lavoro, possono ottenere la tutela dell’Infortunio Covid-19. (in questo caso è necessario un accertamento medico-legale, l’onere della prova è a carico del lavoratore)
COME FUNZIONA
Indennizzo INAIL
L’indennizzo INAIL viene riconosciuto a fronte della certificazione medica
L’indennizzo viene riconosciuto dal primo giorno di contagio oppure dal primo giorno della quarantena (in caso di accertamento diagnostico in tale periodo), fino a guarigione clinica
I casi denunciati come malattia possono essere riconvertiti in infortunio Covid-19
Obblighi verso INAIL
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’infortunio
Il medico ha l’obbligo di trasmettere il certificato di infortunio
Infortuni covid in itinere
sono riconosciuticome infortunio covid19 i casi in cui il contagio avviene nel tragitto casa-lavoro
l’inail ha precisato che per tutta la durata dell’epidemia sarà consideratocome mezzo di tarsporto riconosciuto per lo spostamento in itinere non solo quello pubblico ma anche quello privato (essendo meno rischioso sotto il profilo del contagio)
Decesso per Covid19
Ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio Covid 19 viene riconosciuta una somma una tantum in aggiunta alla rendita ai superstiti riconosciuta dall’Inail e all’assegno funerario.
LA CGIL TI SUPPORTA!
Contatta il nostro sportello #SosEffepi inviando un messaggio al 348 691 9161 o contatta le sedi INCA CGIL Roma Lazio attraverso il numero unico 06 73100700 o scrivendo a lazio@inca.it